Cass. civ. n. 7393 del 19 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.