Cass. civ. n. 7393 del 19 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento.


In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 895 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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