Cass. civ. n. 740 del 12 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Sanzioni disciplinari - Giudicato penale - Effetti extrapenali di una sentenza di patteggiamento - Principio tempus regit actum - Applicazione - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del "principio tempus regit actum", sicché le novelle normative sono irretroattive . (Nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20721 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

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