Cass. civ. n. 23068 del 25 luglio 2022
Testo massima n. 1
L'anticipazione di cassa è assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., il che esclude che le singole rimesse individuino altrettante obbligazioni cui corrispondano diritti di credito pignorabili e, come tali, assegnabili; di contro, il pignoramento e l'assegnazione devono attingere il saldo positivo dell'anticipazione, stante l'unitarietà del rapporto, che non permette di scindere per utilità creditorie distinte i prelievi, le rimesse e i diritti di erogazione, corrispondenti, questi ultimi ad affidamenti.
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