Cass. pen. n. 12676 del 18 gennaio 2023
Testo massima n. 1
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede la revocabilità dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, posto che questa è una pena accessoria solo tendenzialmente perpetua, potendo essere dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 cod. pen., che non costituisce reazione sproporzionata rispetto alla oggettiva gravità dei reati per i quali è prevista e che limita in maniera contenuta l'esercizio di alcuni diritti fondamentali della persona allo scopo di impedire occasioni di recidiva.