Cass. civ. n. 26061 del 30 ottobre 2008
Testo massima n. 1
In tema di locazione di immobili urbani, ai fini della valutazione della concreta, effettiva possibilità del locatore di locare a terzi, a condizioni più favorevoli, l'immobile tardivamente restituitogli dal conduttore e, quindi, della sussistenza del maggior danno di cui all'art. 1591 c.c., non è consentito assumere come dato di comune esperienza che il conduttore è frequentemente inadempiente ed escludere, per tale ragione, la serietà della trattativa intercorsa con un aspirante conduttore.