Cass. civ. n. 26061 del 30 ottobre 2008

Testo massima n. 1


In tema di locazione di immobili urbani, ai fini della valutazione della concreta, effettiva possibilità del locatore di locare a terzi, a condizioni più favorevoli, l'immobile tardivamente restituitogli dal conduttore e, quindi, della sussistenza del maggior danno di cui all'art. 1591 c.c., non è consentito assumere come dato di comune esperienza che il conduttore è frequentemente inadempiente ed escludere, per tale ragione, la serietà della trattativa intercorsa con un aspirante conduttore.

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