Cass. civ. n. 19037 del 25 settembre 2015

Testo massima n. 1


In caso di nuovo assetto organizzativo disposto dal datore di lavoro, che comprenda la riclassificazione del personale concordata con le organizzazioni sindacali, non sussiste violazione del divieto di dequalificazione qualora le mansioni del lavoratore, a seguito del riclassamento, non mutino rispetto al precedente inquadramento, poiché si realizza una violazione dell'art. 2013 c.c. solo se il dipendente venga adibito a differenti mansioni, compatibili con la nuova classificazione ma incompatibili con la sua storia professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, precisando che il lavoratore per acquisire il diverso parametro retributivo richiesto avrebbe dovuto prima ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore secondo il previgente accordo nazionale, in ragione delle pregresse mansioni da ultimo svolte di fatto, e, quindi, rivendicare il superiore parametro secondo la corrispondenza della tabella di derivazione del nuovo accordo).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE