Cass. pen. n. 7440 del 22 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività - Sentenza della Corte di cassazione avente per oggetto il rigetto di un incidente di esecuzione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.


Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere proposto dal condannato per la correzione di un errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione resa su ricorso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, solo quando tale ultima decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario proposto dal condannato avverso la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della sospensione dell'ordine di esecuzione, nella pendenza, dinanzi al magistrato di sorveglianza, di un'istanza di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25239 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 146 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 108
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.

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