Cass. civ. n. 7448 del 15 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell’impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza per la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Limiti - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell'impugnazione proposta dal terzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il gravame, per tardiva sua proposizione, sull'errata assimilazione della notifica dell'atto di opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. alla notifica della sentenza di primo grado).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26427 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 323
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326

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