Cass. civ. n. 13811 del 2 maggio 2022

Testo massima n. 1


Il privilegio di cui art. 2770 c.c., essendo previsto da una norma di stretta interpretazione, spetta solo per le spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori e non anche per quelle sostenute per il riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto di credito.

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