Cass. civ. n. 6549 del 6 marzo 2023
Testo massima n. 1
In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore.
Testo massima n. 2
A fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia (nel caso di specie si tratta di pegno di azioni), al custode la legge non attribuisce la prerogativa di procedere all'eventuale liquidazione anticipata del medesimo, essendo tale strumento riservato al solo creditore; tuttavia, nell'ipotesi in cui il custode ed il creditore pignoratizio siano a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia, entrambi i soggetti rispondono in solido dei danni sofferti dal debitore, il primo, per non aver mantenuto il bene al valore economico corrispondente a quello originario, il secondo, per non aver attivato lo strumento conservativo della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ.