Cass. pen. n. 41106 del 13 settembre 2022

Testo massima n. 1


In caso di annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non è preclusa al giudice del rinvio, cui sia devoluta la relativa richiesta, la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto a norma dell'art. 131-bis cod. pen. quando l'introduzione dell'istituto sia successiva al giudizio rescindente, non essendosi sul punto formato alcun giudicato.

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