Cass. civ. n. 2157 del 25 gennaio 2022
Testo massima n. 1
Poiché l'obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell'una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell'altra.