Cass. civ. n. 35275 del 18 novembre 2021
Testo massima n. 1
Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'art. 2956 c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre "dalla decisione della lite", che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.