Cass. civ. n. 2485 del 3 febbraio 2021

Testo massima n. 1


L'art. 2093 c.c. non si applica alle attività che costituiscono espressione della potestà autoritativa di autorganizzazione degli enti pubblici economici (nella specie, l'ATER di cui alla l.r. Lazio n. 30 del 2002), con la conseguenza che la nomina del direttore generale dell'ente, avendo natura di provvedimento amministrativo, è suscettibile di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-novies della l.n. 241 del 1990 ("ratione temporis" applicabile), annullamento che l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo, dovendosene escludere la configurabilità alla stregua di recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro.

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