Cass. civ. n. 7475 del 20 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO


Dati estratti o rielaborati da un sistema informatico in sede di ispezione o verifica da pubblici ufficiali - Efficacia probatoria privilegiata - Esclusione - Ragioni - Libera valutazione del giudice di merito - Condizioni - Rilevanza delle norme del d.lgs. n. 82 del 2005 - Esclusione.


I dati che i pubblici ufficiali estraggono e rielaborano da un sistema informatico, in sede di ispezione o verifica, non godono di per sé soli di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso solo il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, ma gli stessi sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, esclusa ogni rilevanza del d.lgs. n. 82 del 2005, che regola i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

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