Cass. civ. n. 29829 del 20 novembre 2018
Testo massima n. 1
In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti di una società in accomandita semplice con conseguente scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale, il danno da perdita della possibilità di percepire gli utili si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo e deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di "possibilità perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di merito sulla base del criterio del "piu probabile che non" e stimata nel "quantum" con valutazione equitativa.