Cass. civ. n. 1601 del 19 marzo 1979

Testo massima n. 1


In applicazione del principio della conservazione del negozio giuridico, desumibile dalla norma dell'art. 1367 c.c., il quale impone di evitare che un negozio sia privato di ogni effetto quando sussistano gli elementi essenziali necessari affinché possa produrne taluno, la disdetta intimata, che non sia idonea, per inosservanza del termine fissato dagli usi, a produrre la cessazione della locazione per la scadenza voluta dal locatore, ha l'efficacia di produrre la cessazione della locazione per altra scadenza successiva, essendo tale risultato conforme alla volontà della parte e costituendo solamente un minus rispetto a quello da essa perseguito.

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