Cass. pen. n. 25033 del 15 luglio 2020
Testo massima n. 1
Il decreto di citazione a giudizio interrompe il corso della prescrizione dalla data della sua emissione, coincidente con quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, e non già da quella, successiva, della sua notificazione all'interessato.