Cass. pen. n. 1242 del 10 dicembre 2001
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità dei reati di procacciamento di notizia concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 256, 260 e 261 c.p.), è legittimo il provvedimento impositivo del segreto o recante il divieto di divulgazione che sia stato adottato da autorità delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 24 ottobre 1977 n. 801, è consentito a quest'ultimo - ferma restando la sua funzione di alta direzione e coordinamento e la relativa responsabilità politica - non esercitare personalmente le attività inerenti al segreto di Stato, conferendone la delega ad altri organismi amministrativi specificatamente individuati.