Cass. civ. n. 10775 del 29 ottobre 1993

Testo massima n. 1


L'acquirente di immobile locato, obbligato a rispettare la locazione stipulata dal precedente proprietario con contratto di data certa anteriore all'alienazione, ai sensi dell'art. 1599, primo comma, c.c., è terzo rispetto al contratto e pertanto, non gli sono opponibili gli accordi verbali in deroga al contenuto dell'originario contratto di data certa, che non risultino anche essi da scrittura di data certa, non avendo rilevanza la eventuale indiretta conoscenza, da parte dell'acquirente, di siffatte deroghe sprovviste di prova legale.

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