Cass. civ. n. 17565 del 18 giugno 2021

Testo massima n. 1


L'opera dell'ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica, è ricompresa nella nozione generale dell'art. 1 l. n. 633 del 1941, in forza dell'ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella dell'art. 2575 c.c. ed in piena coerenza con la "ratio" della disciplina, contempla il prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, non rilevando in direzione contraria la mancanza di esplicita menzione della "regia" nella legge sul diritto d'autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887.

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