Cass. civ. n. 18792 del 2 luglio 2021
Testo massima n. 1
I consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva, anche se con rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la responsabilità per le obbligazioni assunte non è regolata dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.