Cass. civ. n. 16052 del 28 luglio 2020
Testo massima n. 1
Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal consorzio, sebbene tale regime operi solo nei rapporti interni fra consorzio e consorziati.