Cass. pen. n. 16549 del 14 marzo 2010
Testo massima n. 1
La partecipazione a banda armata costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra più persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato. E invero, la prima si concretizza nella manifestazione individuale di volontà diretta ad aderire alla banda già formata e si caratterizza per il fatto che l'adesione non è essenziale all'esistenza dell'associazione; la seconda, invece, è un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entità di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioè l'associazione criminosa.
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