Cass. pen. n. 18031 del 30 marzo 2022

Testo massima n. 1


Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell'agente - la condotta dell'ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela.

Testo massima n. 2


Riveste la qualifica di pubblico ufficiale l'ausiliario del curatore fallimentare che, pur in assenza di una nomina formale da parte di quest'ultimo, abbia assunto per fatti concludenti, ed in concreto esercitato, i compiti propriamente riconducibili al ruolo e alle funzioni del coadiutore del curatore nell'ambito della relativa procedura fallimentare.

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