Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8109 del 27 agosto 1997

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8109 del 27 agosto 1997

Testo massima n. 1

Premessa la applicabilità della norma di cui all’art. 1669, in tema di responsabilità dell’appaltatore verso il committente, anche alla analoga fattispecie di responsabilità del costruttore-venditore verso l’acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all’art. 1670 [ che disciplina l’ipotesi dell’azione di regresso spettante all’appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni ] alla ipotesi in cui il costruttore-venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 1669, da parte dell’acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione [ in tutto o in parte ] delle opere, con la conseguenza che anch’egli sarà tenuto all’osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze