Cass. civ. n. 17294 del 31 luglio 2006
Testo massima n. 1
Nel contratto d'appalto, il recesso, quale facoltà della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, prescinde in sé da eventuali inadempienze dell'altro contraente alle obbligazioni assunte, tanto nell'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c. quanto nell'ipotesi del recesso convenzionale di cui all'art 1373 cod. civ., fatta salva una diversa volontà delle parti. .