Cass. pen. n. 16098 del 5 febbraio 2020
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. (introdotta dall'art.4 legge 27 maggio 2015, n.69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al principio di irretroattività di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.
Testo massima n. 2
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria ex art.322-quater va disposta sia nei confronti del pubblico agente che del privato concorrente, in quanto costituisce una sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato.