Cass. pen. n. 7518 del 31 gennaio 2025
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Revoca della condizione apposta ai sensi dell'art. 165 cod. pen. - Istanza di parte - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca della condizione alla quale il giudice della cognizione ha subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l'adozione d'ufficio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.