Cass. civ. n. 752 del 12 gennaio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO


Ragioni inerenti l’attività produttiva - Migliore efficienza o incremento della produttività aziendale - Legittimità in astratto - Fondamento - Effettiva esigenza di ristrutturazione organizzativa - Prova - Sufficienza - Inesistenza delle ragioni addotte - Conseguenze - Illegittimità del recesso - Fattispecie.


In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto, a fronte di un modesto decremento del fatturato, il datore di lavoro aveva assunto due unità di personale, per poi procedere al licenziamento di una dipendente appena rientrata dalla maternità e con orario settimanale ridotto).

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Riferimenti normativi

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Costituzione art. 41

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Precedenti: Cass. civ. n. 24882/2017

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