Cass. pen. n. 17876 del 11 gennaio 2022
Testo massima n. 1
Ai fini della integrazione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la condotta pertubatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, assolva ad analoga funzione, sicché non configura il reato la condotta perturbatrice che, senza condizionare la procedura selettiva del contraente, sia espressione di diffusa "mala gestio" dell'amministrazione.