Cass. pen. n. 17814 del 23 gennaio 2023
Testo massima n. 1
In tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, sussiste la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen., nel caso di apposizione, presso il "bancomat" di un istituto di credito, di un dispositivo (cd. "skimmer") finalizzato ad intercettare comunicazioni di dati, posto che l'attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell'art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.