Cass. pen. n. 15327 del 14 febbraio 2019
Testo massima n. 1
In tema di frode processuale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. è applicabile anche quando la situazione di pericolo, per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti, sia stato volontariamente cagionato dall'autore del reato.