Cass. civ. n. 47 del 13 luglio 1983
Testo massima n. 1
Con riguardo ai contratti di durata (nella specie, appalto continuativo di servizi), per i quali le parti (ovvero la legge o gli usi) prevedano la tacita rinnovazione in difetto di recesso da esercitarsi entro un determinato termine di preavviso, la disdetta, ove condizionata ad un fatto successivo alla scadenza di detto termine, è inidonea ad escludere quella rinnovazione, comportando un'illegittima restrizione del periodo di preavviso in danno dell'altra parte.
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