Cass. pen. n. 2242 del 15 ottobre 2021

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 405, cod. pen., la condotta di "turbamento" della funzione religiosa può essere integrata anche dalla sua strumentalizzazione per scopi contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte e che la funzione stessa intende evocare e onorare.

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