Cass. pen. n. 1000 del 11 settembre 2018

Testo massima n. 1


Nel delitto di occultamento di cadavere, il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel delitto di soppressione o sottrazione o distruzione di cadavere, il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.

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