Cass. pen. n. 29960 del 6 luglio 2022
Testo massima n. 1
Il profitto del reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. non consiste nel mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti, di per sé improduttivo di ricchezze illecite, ma è il frutto della sommatoria dei profitti generati dai singoli reati.