Cass. pen. n. 18438 del 22 marzo 2022
Testo massima n. 1
La confessione può giustificare la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. a condizione che il giudice apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità del narrato, dando conto, con motivazione logica, degli elementi di conferma eventualmente acquisiti e dei motivi per i quali debba escludersi il sospetto di un intento autocalunniatorio.