Cass. pen. n. 1495 del 26 ottobre 2020

Testo massima n. 1


In tema di reati di falso, integra il delitto di contraffazione di carta filigranata e non la meno grave ipotesi di fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla contraffazione la condotta di illegale detenzione di carta filigranata, in quanto l'espressione "filigrane" oggetto della condotta prevista dall'art. 461 cod. pen. si intende riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza, che, nel linguaggio corrente, è denominata filigrana, e non anche alla "carta filigranata", cui fa esplicito riferimento l'art. 460 cod. pen..

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE