Cass. pen. n. 30743 del 9 luglio 2021
Testo massima n. 1
Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che sia necessario il successivo uso, anche continuato, che integra un mero "post factum" non punibile.