Cass. civ. n. 7539 del 21 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Rivendicazione - Comunanza del dante causa - Attenuazione della probatio diabolica - Conseguenze in punto di soddisfacimento dell’onere della prova - Verifica propria dell’organo giudicante - Dipendenza da eccezione - Esclusione - Conseguenze sul gravame.


In tema di rivendicazione, ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa che, secondo il diritto vivente, attenua la probatio diabolica, spetta al giudice, in base alle evidenze di causa, verificare il soddisfacimento dell'onere della prova; pertanto, tale verifica non dipende da eccezione, ma costituisce applicazione della corretta regula iuris, che compete al giudicante, cosicché il rivendicante che ne assuma la sussistenza, ignorata dal giudice, non introduce, con il gravame, un tema nuovo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28865 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 922
Cod. Civ. art. 948
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 345

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