Cass. civ. n. 11607 del 4 settembre 2000

Testo massima n. 1


L'azione diretta esercitata ex art. 1676 c.c. dall'ausiliare dell'appaltatore contro il committente è pienamente distinta e autonoma rispetto a quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta nei confronti dell'appaltatore — datore di lavoro, configurandosi fra quest'ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all'obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore; pertanto, l'appaltatore non può essere ritenuto — stante appunto il carattere solidale dell'obbligazione — litisconsorte necessario nel giudizio direttamente promosso dal di lui dipendente contro il committente.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE