Cass. civ. n. 11753 del 20 novembre 1998

Testo massima n. 1


Le azioni che i dipendenti dell'appaltatore possono esperire nei confronti dell'impresa committente per la soddisfazione delle loro spettanze in base all'art. 1676 c.c. e all'art. 3 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 si differenziano per finalità e struttura, oltre che per petitum e causa petendi, poiché in quella codificata il committente soddisfa un debito altrui, in virtù di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore, mentre in quella prevista dalla norma speciale rileva l'aspetto della garanzia apprestata in favore dei lavoratori dell'appaltatore e diretta ad impedire che l'appalto costituisca uno strumento di disconoscimento di quei diritti dei quali essi diventerebbero titolari, se dipendessero direttamente dal committente, come pure potrebbero, attesa la non estraneità dell'appalto al ciclo produttivo dell'azienda facente capo a quest'ultimo. Ed infatti la prevista responsabilità solidale tra committente ed appaltatore si fonda sulla circostanza che l'appalto sia stato concesso per opere e servizi da eseguirsi all'«interno dell'azienda», cioè sulla base di un presupposto non di carattere topografico, ma relativo alla qualificazione degli interventi richiesti, che devono riguardare un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo.

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