Cass. pen. n. 2640 del 23 settembre 2021

Testo massima n. 1


Il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario.

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