Cass. pen. n. 4616 del 28 ottobre 2021

Testo massima n. 1


In tema di reato di pornografia minorile di cui all'art.600-ter, comma primo, cod. pen., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarla.

Testo massima n. 2


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.

Testo massima n. 3


In tema di pornografia minorile, la messa in circolazione del materiale abusivamente prodotto, ove contestuale alla produzione o, comunque, sin dall'inizio voluta da chi lo abbia realizzato, integra il reato di cui all'art.600-ter, comma primo, cod. pen., mentre, se frutto di successiva determinazione, rientra nell'ambito applicativo dell'art.600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen.

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