Cass. pen. n. 24220 del 22 febbraio 2023

Testo massima n. 1


In tema di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., deve escludersi che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 51815 del 2018, secondo cui non è richiesta la sussistenza del pericolo concreto di diffusione di tale materiale ai fini della configurabilità del reato, risulti violato l'art. 7 CEDU che, nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte EDU, sancisce il divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem", essendo l'indicato risultato ermeneutico ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, in ragione del rapido evolversi della tecnologia funzionale alla trasmissione dei dati sul "web".

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