Cass. civ. n. 3168 del 14 maggio 1981
Testo massima n. 1
In forza dell'art. 1680 c.c., le azioni dell'amministrazione postale contro gli utenti dei servizi di trasporto e distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi (nella specie: per ottenere il pagamento della differenza rispetto alla tassa ordinaria, sul presupposto della non spettanza della tariffa ridotta in precedenza concessa per le spedizioni di un periodico) sono soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall'ari. 2951 c.c., non derogato, per tali azioni, dal codice postale, il quale detta particolari modalità solo per le azioni dell'utente contro l'amministrazione, subordinandone l'esercizio al preventivo esperimento, entro un termine di decadenza, del procedimento amministrativo e prevedendo uno speciale termine di prescrizione di tre anni (artt. 27 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 e 20 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). Detta prescrizione ex art. 2951 citato opera anche per i diritti correlativi al trasporto ed al recapito a domicilio degli effetti spediti, trattandosi di attività pure essa consistente in un trasporto (dall'ufficio postale al domicilio in indirizzo) ed attinente alla consegna della cosa trasportata, cioè ad un elemento del contratto di trasporto.