Cass. pen. n. 39797 del 10 giugno 2015

Testo massima n. 1


Il delitto di tratta di persone commesso nei confronti di persone minori di età non assorbe l'aggravante prevista dall'art. 602-ter cod. pen., con riferimento a tale condizione anagrafica della persona offesa, in quanto la nuova formulazione dell'art. 601 cod. pen., introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, si limita a stabilire che, allorquando oggetto della tratta sono soggetti minori, il reato è configurabile anche in assenza delle modalità indicate nella prima parte della disposizione.

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