Cass. pen. n. 29832 del 13 marzo 2015
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di distruzione di corrispondenza (nella specie commesso da addetto al servizio postale), deve considerarsi "corrispondenza" anche quella costituita da stampe inviate per posta, non in busta chiusa, a destinatari individuati, perchè oggetto della tutela apprestata dalla fattispecie incriminatrice è l'interesse all'effettivo recapito della comunicazione.