Cass. pen. n. 2481 del 5 novembre 2020
Testo massima n. 1
Il delitto di minaccia grave è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ai sensi dell'art. 623-ter cod. pen., ove sia ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, quale aggravante ad effetto speciale.